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Divieto tatuaggi e piercing sotto i 16 anni. La normativa in esame alla Camera regolamenta un settore di 160mila addetti

Divieto tatuaggi e piercing sotto i 16 anni. La normativa in esame alla Camera regolamenta un settore di 160mila addetti

09.07.2017.

Sono ormai un must sulle spiagge italiane. Ma la legge che regolamenta il lavoro di chi ne ha fatto ormai un’arte è obsoleta e data addirittura 1990. Stiamo parlando di tatuaggi, piercing altre forme di decorazione del corpo, come quella delle unghie. Da quasi quattro mesi, il 31 marzo 2017, è partita in Parlamento, in commissione Attività produttive la discussione della riforma di un settore che, a conti fatti, ha migliaia di addetti e conta oltre 160mila imprese. Dall’avvio della discussione sono state abbinate una serie di proposte di legge e avviata un’attività conoscitiva attraverso audizioni informali.

L’obiettivo è modificare la legge del 4 gennaio 1990 che sinora ha regolato l’attività di estetista, la disciplina dell’esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico (esperto nella cura delle unghie) e truccatore.

Tra le nuove norme viene previsto che piercing e tatuaggi devono essere effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e in base ad alcuni criteri. Tra questi, il divieto di eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legge. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L’esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

Per quanto riguarda il percorso formativo, la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell’obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. La legge affida alle regioni il compito di emanare norme di programmazione relative ai corsi e all’esame teorico-pratico per conseguire la qualifica.

“Abbiamo la necessità – spiega Marco Donati, primo firmatario della proposta – di aggiornare una normativa ormai obsoleta e che riguarda 160mila fra imprese e lavoratori autonomi. Un comparto che dà lavoro a migliaia di addetti e riveste un ruolo rilevante per l’intera economia del Paese. In Commissione – conclude l’esponente Dem – la proposta ha trovato largo consenso e questo è buon viatico per poter giungere alla scrittura di un testo base condiviso”.

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