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Responsabilità medica e medicina difensiva, in merito alla riforma Gelli

Responsabilità medica e medicina difensiva, in merito alla riforma Gelli

23.04.2017.

CATANIA – Alla luce del convegno, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Catania e dalDipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania, sono state esposte questioni come la responsabilità medica e la medicina difensiva e in merito alla riforma Gelli.

All’inizio del convegno, l’avvocato Luigi Randazzo, segretario regionale Fisapi Sicilia, dopo aver introdotto il tema dell’incontro, ha affrontato una panoramica della questione con specifico riguardo all’esperienza dei sistemi “common law” e dei “c.d. punitive damages“, soffermandosi sugli elementi di contatto e le differenze con gli ordinamenti degli altri Paesi.

A fare interventi, successivamente, sono stati: il presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Catania, il prof. Massimo Buscema; poi, il dott. Lucio Di Mauro, tesoriere nazionale Simla e consigliere dell’Ordine dei Medici di Catania; il prof. Tommaso Mauceri, professore aggregato di Diritto Civile all’Università di Catania; il dott. Raffaele Benanti, specialista in Medicina Legale; il dott. Alessandro Sorrentino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania; e infine, il dott. Salvatore D’Agati, specialista in Medicina Legale.

“La partecipazione così numerosa conferma l’interesse e l’attualità di questo tema. Pur permanendo delle criticità – dichiara l’avvocato Randazzo – la riforma Gelli rappresenta un buon lavoro nella non facile direzione di trovare un equilibrio tra la tutela del paziente e la salvaguardia delle prerogative dell’operato del personale sanitario. Non può che registrarsi positivamente l’introduzione di una serie di migliorie in termini di trasparenza e informazione a tutela del paziente (il 10% del contenzioso risulta essere dovuto ad un difetto di comunicazione). Sotto il profilo, invece, della tutela dell’operato del professionista, auspico l’introduzione di strumenti maggiormente deterrenti nei confronti di chi agisce in mala fede e in assenza dei necessari presupposti giuridici, ritenendo non sufficiente il ricorso, peraltro raro, all’applicazione dell’art. 96 c.p.c.“.

Conclude l’avvocato Randazzo: “Un ricorso indiscriminato alle linee guide, come criterio assoluto di esclusione della punibilità, rischia di disumanizzare l’operato del medico, a dispetto dell’auspicato obiettivo di ristabilire fiducia fra medico e paziente, alla base di un sistema sanitario efficiente e all’avanguardia“.

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